GNGTS 2013 - Atti del 32° Convegno Nazionale

di partecipazione assicurativa), dalle imprese del settore assicurativo (imprese assicurative o riassicurative) e dalle società strumentali controllate dalla capogruppo. I gruppi sono organizzati in 1225 compagnie o imprese assicuratrici delle quali la maggioranza (circa l’80%) ricoprenti i rami assicurativi danni o vita e danni . I soggetti imprenditoriali con sede legale in Italia o con sede legale in uno stato membro autorizzati ad esercitare in Italia l’attività nel ramo Incendi ed Elementi Naturali sono 645 (IVASS, http://www.ivass.it , ultimo accesso 02 settembre 2013). Tra queste, quattordici prevedono la possibilità di stipula di coperture assicurative contro i danni causati da calamità naturali alla proprietà immobiliare e/o forme di contributo post-calamità che garantiscano anche le maggiori spese da affrontare in seguito al verificarsi dell’evento estremo (garanzia estesa). Selezionate le imprese attive nel mercato assicurativo di riferimento per questo studio, sono stati presi in esame i fascicoli informativi dei singoli prodotti commerciali. È da rilevare che non sono state considerate le imprese ed i relativi prodotti riguardanti le coperture assicurative per “proteggere” gli immobili dati a garanzia a fronte di mutui ipotecari concessi a privati. L’analisi si è soffermata, in particolare, sui seguenti sette aspetti: 1) tipologia di rischio assicurabile, 2) tipologia di polizza sottoscrivibile ( base o estesa ), 3) tipologia di garanzia e forma assicurativa, 4) caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurabili ed esclusioni, 5) acconto sugli indennizzi e tempi di risarcimento, 6) limiti di indennizzo, 7) applicazioni di scoperti e franchigie e loro entità. Va notato, tuttavia, che non sempre tali dati (es.: franchigie e scoperti), sono stati rinvenuti nei documenti illustrativi rimandando questi, alle note allegate alle polizze. Discussione dei dati. Quattordici imprese con sede in Italia appartenenti a sette gruppi assicurativi differenti ed una con sede legale in altro stato membro prevedono l’estensione della copertura delle assicurazioni contro le calamità naturali e/o forme di contributo post-evento. Tale numero è stato desunto da un confronto tra i nominativi delle imprese assicurative attive nel ramo “danni” o “vita e danni” iscritte nell’albo IVASS ed autorizzate ad operare nel ramo Incendi ed Elementi Naturali e l’analisi dei prodotti commerciali così come desumibili dai siti web ufficiali dedicati (confronto aggiornato al 30.11.2012). L’analisi condotta ha preso in considerazione in particolare il rischio sismico e quello idrogeologico mentre gli immobili di riferimento, rispetto al quale saranno anche esposti i dati di seguito, sono principalmente le abitazioni (prodotti “home” o “casa”) ed in minor misura i fabbricati (condomìni), prodotti commerciali in subordine rispetto al complesso delle venti offerte disponibili (Tab. 1). Primariamente va rilevato che l’estensione per la copertura contro i danni causati da calamità naturali, con particolare riguardo ai terremoti, è prevista in deroga all’art. 1912 del Codice Civile che stabilisce, infatti, che “… l’assicuratore non è obbligato a risarcire i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari …”. Tra le quattordici imprese che propongono una deroga al Codice civile per l’assicurazione contro il rischio sismico, solo tre prevedono la risarcibilità anche rispetto ai danni causati da eventi alluvionali. L’estensione a questo rischio può essere stipulata in maniera cumulativa (rischio sismico ed alluvionale assieme) o prevista in maniera disgiunta. Dall’esame emerge che nessuna impresa fornisce, invece, copertura contro l’innesco primario di fenomeni franosi. Elemento essenziale nelle polizze è la definizione precisa e circostanziata del rischio assicurato (Tab. 2). A tal proposito le singole imprese assicuratrici convergono nella definizione di terremoto come: ” sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ” e considerano le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile come appartenenti ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Ciò può avere implicazioni nella determinazione del rimborso, poiché l’indennizzo sarà valutato su un arco cronologico che potrà essere congruo o meno rispetto al danno ultimo sofferto dall’immobile in funzione della persistenza ed intensità delle repliche sismiche. 82 GNGTS 2013 S essione 2.1

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