GNGTS 2013 - Atti del 32° Convegno Nazionale
valore dei beni mobili (contenuto dell’abitazione). Ciò significa che se la somma assicurata relativa all’abitazione è inferiore al valore dei beni stessi, desunti al momento del sinistro, le società applicheranno la regola proporzionale e saranno risarciti i danni in funzione della differenza tra la somma assicurata e quella effettiva accertata. Questo richiama la necessità, come indicato in precedenza, di valutare opportunamente la somma da assicurare. Interessante è anche l’analisi dei requisiti necessari per l’assicurabilità degli edifici. Una prima distinzione deve essere fatta tra quelle compagnie che si riferiscono genericamente a requisiti di incombustibilità dei materiali costruttivi, considerando apparentemente solo il ri- schio principale (incendio) quale elemento per la definizione dei parametri di assicurabilità e quelle, invece, che indicano in modo circostanziato le tipologie edilizie nelle sezioni specifi- che destinate alla copertura catastrofale differenziando tra strutture antisismiche (conformi all’O.P.C.M. n. 3274 del 20/3/2003 e/o al D.M del 14 gennaio 2008), tradizionali (con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, copertura del tetto in materiali incombu- stibili) ed in muratura (v. Tab. 2). Come vedremo più avanti, l’appartenenza a una o all’altra ca- tegoria costruttiva implica anche differenziazioni nell’applicazione di franchigie e/o scoperti. Immobili non assicurabili sono quelli non conformi alle norme tecniche ed urbanistiche o quelli in costruzione o in fase di ampliamento. Alcune compagnie inoltre escludono la copertura per immobili completamente costruiti in muratura, in legno o appartenenti alla categoria della bioedilizia. Il limite indennizzabile è, in diversi casi, coincidente con il valore assicurato, con eventuale definizione di importi massimi risarcibili. Il limite può anche essere definito dall’utente in fase di sottoscrizione della polizza (es.: 50% o 70% della somma assicurata). In tal caso è prevista una modulazione consequenziale del premio. Particolarmente interessante è l’esame degli scoperti o delle franchigie previste dalle polizze. Questi dati, tuttavia, non sono sempre disponibili nei fascicoli informativi, rimandando gli stessi ai documenti di polizza. Lo scoperto, di norma, non prevede differenziazioni in funzione della tipologia dell’im- mobile assicurato e le varie compagnie propongono valori da dedurre, variabili dal 10 al 20%. Nel caso della franchigia, invece, la valutazione delle caratteristiche dell’edificio può essere requisito essenziale per incrementare o diminuire la quota di danno che resterà a carico del proprietario/assicurato. A tal proposito solamente un gruppo assicurativo prevede l’applicazio- ne di una franchigia variabile dal 5% al 10% del valore assicurato in funzione della tipologia costruttiva (antisismica, tradizionale o in muratura) dell’abitazione. Tali valori si riducono in caso di assicurazioni relative a fabbricati (condomìni). I tempi di pagamento degli indennizzi per tutte le imprese assicuratrici è di 30 giorni a decorrere dalla data di valutazione del danno o, comunque, dall’accordo tra le controparti. Al proprietario è concessa la facoltà di richiedere un anticipo sull’indennizzo ipotizzabile (generalmente il 50%) per rendere speditive le operazioni di riparazione/ricostruzione. Tale richiesta prevede tempi minimi di 60 giorni a decorrere dalla data di denuncia sinistro la quale, a sua volta, deve essere effettuata entro un minimo di 3 giorni (art. 1913 Cod. Civ.), intervallo di tempo coperto dal “Singolo sinistro”, ed un massimo di 10 giorni, a seconda dell’impresa assicuratrice. Deduzioni preliminari. I recenti eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2012 in Emilia hanno riportato all’attenzione la necessità di definire sistemi alternativi all’intervento statale anche e soprattutto per la ricostruzione dell’edilizia privata. La discussione è incardinata sull’opportunità o necessità di introdurre un regime assicurativo privato, guardando anche ad esperienze internazionali come quelle della Francia, Spagna o Belgio che prevedono sistemi semiobbligatori o come quelli del Regno Unito, articolati su base volontaria. Allo stato attuale l’estensione di copertura contro il rischio calamità naturali (terremoti ed alluvioni) in Italia è irrisoria (~ 0.5%), ed il tasso di penetrazione inferiore al 10% (Ania-Guy Carpenter-Consap, 2011). 85 GNGTS 2013 S essione 2.1
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