GNGTS 2013 - Atti del 32° Convegno Nazionale
Lo sviluppo potenziale del ramo assicurativo “danni contro le calamità naturali” vede, ovviamente, interessati e vigili, anche se in misura ancora ridotta, i gruppi assicurativi e le relative imprese di afferenza. È quindi interessante valutare, a fronte del dibattito in linea politica sulle modalità più congrue per affrontare le future emergenze, le tendenze del mercato assicurativo italiano. Tale analisi è stata compiuta prevalentemente attraverso la valutazione dei fascicoli informativi dei prodotti commerciali disponibili per la clientela residenziale. Il presente contributo ha esposto i risultati preliminari di tali indagini. Dal quadro sinottico ottenibile dal confronto tra le diverse proposte rivenienti dal mercato emergono sinora alcuni aspetti meritevoli di considerazione e necessari di successivi approfondimenti. Il primo riguarda l’offerta. Da un’analisi preliminare emerge che il mercato assicurativo contro i danni da calamità naturali propone un numero limitato, se pur crescente negli ultimi 12-24 mesi, di soluzioni contrattuali riconducibili principalmente a pochi gruppi assicurativi e quindi aventi una ridotta diversificazione delle condizioni di polizza. A fronte, infatti, delle numerose imprese potenzialmente interessate e abilitate a fornire prodotti in questo ramo, solo una percentuale irrisoria (~ 2%) ritiene possibile o conveniente (accettazione del rischio) fornire polizze contro le calamità. Il secondo aspetto concerne i rischi geologici assicurabili che sono prevalentemente quello sismico e, in netto subordine, quello alluvionale che è assicurabile, in funzione dell’impresa considerata, in forma disgiunta o congiunta con quello sismico. Non sono disponibili, invece, prodotti che consentano una “protezione” dal rischio frana (inteso come fenomeno di primo innesco). Il terzoaspettoprende inesame il premiodi polizza in funzionedell’ubicazionedell’immobile. Di norma il corrispettivo da pagare alla compagnia è valutato applicando coefficienti variabili in funzione della pericolosità del territorio (comunale nel caso della garanzia terremoto, sub comunale ossia per numero civico per il rischio alluvionale). Alcune imprese, tuttavia, ritenendo troppo rischioso fornire una copertura contro i danni catastrofali considerano, ad esempio, non sottoscrivibili polizze che garantiscano il patrimonio edilizio localizzato in alcune aree ad elevata pericolosità sismica. Ciò riduce ulteriormente le potenziali soluzioni commerciali disponibili per i proprietari di immobili ubicati in quei comuni, ponendo problematiche in caso di previsione dell’obbligatorietà dell’assicurazione. Almeno una compagnia, tuttavia, sembra applicare tariffe indifferenziate sul territorio per l’assicurazione contro i danni da terremoto, facendo ricorso quindi ad un criterio mutualistico di assunzione del rischio. Quarto punto riguarda la formazione del premio e la determinazione dell’indennizzo in funzione delle caratteristiche dell’immobile assicurato. Dall’analisi preliminare dei dati emerge, infatti, che almeno la metà delle compagnie applica una differenziazione dei premi in base alla tipologia costruttiva dell’edificio (antisismico, tradizionale, in muratura). Ciò comporta una diversità di aliquote di calcolo del premio che, per un edificio in muratura, possono raggiungere anche il doppio di quelle di un edificio costruito secondo le vigenti normative antisismiche. La tipologia costruttiva è anche un parametro adottato per la determinazione della quota di indennizzo che resterà a carico dell’assicurato in caso di sinistro, attraverso l’applicazione di franchigie e/o scoperti variabili, talora significativi. Tutto ciò se da un lato costituisce un incentivo all’adozione di misure di adeguamento o miglioramento sismico, contribuendo così ad un incremento della responsabilità individuale, d’altra parte pone problemi per l’assicurabilità del patrimonio edilizio più vecchio, come quello dei centri storici. Quinto e ultimo punto riguarda l’effettiva entità del danno indennizzabile in funzione dell’obiettivo di riparazione/ricostruzione dell’immobile. Considerando un’abitazione di medie dimensioni (circa 90 mq, ISTAT) che sia crollata per effetto di un evento sismico, il limite inferiore del risarcimento per alcune compagnie può al più raggiungere il 30% del valore assicurato per effetto dell’applicazione congiunta dei limiti d’indennizzo e delle deducibilità. Ciò potrebbe comportare il non raggiungimento di adeguati, tempestivi ed uniformi livelli 86 GNGTS 2013 S essione 2.1
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