GNGTS 2013 - Atti del 32° Convegno Nazionale

3. i fondi per l’edilizia pubblica erano subordinati all’uso del cemento armato; 4. furono date prescrizioni esatte su sporgenze, tetti, ecc.. Il limite di tale legge è che, seppure moderna ed efficace, è speciale ossia si applica solo a Messina ma non nel resto d’Italia. Nel 1910 si ha la terza legge per Messina e si decise di applicare una norma rivoluzionaria. Si pensò, infatti, di fare un consorzio dei danneggiati in cui ciascuno deve stimare cosa possedeva. Lo Stato azzerò e riassegnò ai privati, previa dimostrazione della situazione pre- sisma, i lotti attraverso un mutuo. Lo Stato rifonde i privati attraverso i mutui il valore dei beni in titoli per ricostruire a condizioni economiche vantaggiose quanto possedevano prima dell’evento calamitoso. Mutui trentennali, ridisegno della città, piano regolatore straordinario le strategie della terza legge per la costruzione di Messina. La ricostruzione in altro sito si verificò anche nel caso di Messina per i quartieri esterni al centro storico flagellato. In Sicilia, dunque, il problema delle differenti accelerazioni sismiche si è posto anche nell’osservazione dei danni a seguito del terremoto del Belìce e sulla scorta di osservazioni, a volte anche compulsate dalla politica, si è deciso di trasferire intere città in siti con accelerazione sismica minore. Il censimento di vulnerabilità sismica e microzonazione. L’emergenza post-sismica in Italia ha consentito di constatare, classificare e registrare il danneggiamento fisico degli edifici anche al fine di quantificarne il danno economico. La schedatura di primo e secondo livello degli edifici messa al punto dal GNDT e dal CNR ha consentito di valutare gli effetti sugli edifici a seguito di sollecitazione sismica e anche sugli elementi non strutturali che li costituiscono pervenendo alla definizione di indici di vulnerabilità dei singoli edifici definiti anche sulla base di valutazioni approssimate della loro resistenza sismica. La diversità delle definizioni di danno e delle metodologie per prevederlo, hanno reso molto problematico il confronto dei risultati raggiunti ed insoluta la stima della loro affidabilità, soprattutto quando le applicazioni hanno riguardato non edifici isolati, ma complessi gruppi di edifici interagenti. Un certo progresso si è avuto negli anni ’90, quando è stata pubblicata la scala macrosimica europea EMS98 (Grunthal 1998), prima come bozza nel 1993 e in versione definitiva nel 1998. In Italia questo progresso si è concretato con la messa a punto della scheda di rilevamento del danno AeDES, impiegata per la prima volta per il rilievo degli edifici danneggiati nella regione Marche a seguito del terremoto del 1997 e definitivamente pubblicata nel 2000. Per microzonazione sismica (MS) si intende la valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. In sostanza la MS individua e caratterizza le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità. L’approvazione degli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha visto l’avvio di un importante passo avanti nella prevenzione e dei metodi da porre in essere per la mitigazione del rischio sismico. L’analisi della pericolosità sismica ha così assunto un ruolo necessario per le valutazioni relative alla pianificazione urbanistica, alla pianificazione dell’emergenza e alla normativa tecnica per la progettazione. La Circolare dell’ARTA n. 57027/2012 (G.U.R.S. n.47 del 02/11/2012 parte I) per la redazione di strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti abroga e sostituisce la circolare 31/01/1995, prot. n. 2222 (G.U.R.S. n. 23 del 29.04.1995) ed è vigente dal 1/11/2012. L’art. 5 della Legge Regionale 11 Aprile 1981 n. 65 dispone che la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi devono essere compatibili con gli studi geologici nel territorio interessato . In applicazione del citato art. 5 e nel quadro delle attività regionali per la mitigazione del rischio geologico e sismico, come disposto da normative vigenti (D.M.II.TT. 14/01/2008 ed 369 GNGTS 2013 S essione 2.3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ4NzI=