GNGTS 2014 - Atti del 33° Convegno Nazionale

424 GNGTS 2014 S essione 2.3 che ha permesso una pronta ed efficace costruzione degli strumenti di pianificazione di area vasta (dal PTI1991 al PTCP2009) in grado di guidare la pianificazione comunale con indirizzi, direttive e prescrizioni che hanno interagito anche con le specifiche tematiche relative al rischio sismico. Inoltre la LR 6/95 ha delegato alle Province funzioni di controllo e approvazione dei piani urbanistici comunali realizzando così un attento presidio degli strumenti di pianificazione locale. Un altro elemento di valore rispetto al ruolo della Provincia è costituito dall’alto livello di collaborazione istituzionale istauratosi negli anni, sia sotto il profilo politico che tecnico, che si è ulteriormente rafforzato in attuazione ai principi contenuti nella seconda legge urbanistica regionale, la LR 20/2000: condivisione delle informazione per la costruzione dei quadri conoscitivi, esperienze legate alla potenzialità attribuita ai PTCP di assumere il ruolo di PSC e indirizzo regionale teso a rafforzare la pianificazione sovracomunale (Unioni dei Comuni). E’ essenziale, nell’attuazione dell’attuale processo di riforme istituzionali, non disperdere quelle capacità che hanno consentito il raggiungimento dei risultati qui presentati relativi al rischio sismico, ma che hanno trovato attuazione pure in altri tematismi a ricaduta territoriale ed ambientale. Ma si deve anche riconoscere che l’obbiettivo raggiunto con questa esperienza legata alla sismica ha anche un alto valore di carattere disciplinare, infatti, ha consentito di migliorare qualitativamente le analisi, le valutazioni e le proposte dal punto di vista tecnico attraverso la collaborazione di area vasta, una dimensione territoriale che permette di leggere i fenomeni fisici oltre i confini comunali e di considerarne le reciproche interferenze. Questa fase di transizione (attuazione Legge 64/2014 cosiddetto Ddl Del Rio) vede la trasformazione delle Province in enti di secondo livello e non più elettivi, disponendo che esse mantengano competenze in materia di pianificazione territoriale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, quindi enti in grado di esercitare una funzione di indirizzo per gli strumenti urbanistici comunali, certo non più con piena autonomia decisionale, ma nella forma di una codecisione tra territori espressa dall’Assemblea dei Sindaci. Inoltre, è demandata alle Regioni la possibilità di attribuire funzioni proprie anche al livello provinciale e di definire ambiti territoriali ottimali per l’esercizio di funzioni comunali, da attuarsi attraverso specifiche intese. La “nuova provincia”, ente di secondo livello costituita dai Sindaci, potrà quindi esercitare azioni di pianificazione territoriale ed ambientale d’area vasta e, subordinatamente alle decisioni che assumerà la Regione, anche una forma il presidio degli strumenti urbanistici comunali. La sfida resta la collaborazioni tra enti, Comuni, Unioni di Comuni e “nuova provincia” che potrebbero cogliere l’opportunità di meglio organizzare, rafforzare e formare l’apparato tecnico con l’obiettivo di calmierare il progressivo depauperamento professionale che si sta inducendo negli Enti Locali conseguente alla scarsità di risorse e tagli di personale. Peraltro gli studi di MS e di CLE effettuati dalla Regione in attuazione dell’Ordinanza commissariale n.70/2012, l’Accordo tra Provincia di Modena e 5 Comuni (delib. Giunta provinciale 318/2010) rimarcano la maggior efficacia ed ergonomia di studi aventi respiro territoriale [cfr. risposta sismica delle unità litotecniche del settore appenninico tra crinale e fascia pedemontana: territori di Montese - Zocca - Guiglia - Marano s/P in Mazzetti e Gilli (2013) e Martelli e Romani (2013)]. In prospettiva tuttavia, la riforma eliminerà definitivamente le Province dalla Costituzione cancellandone la loro natura di Autonomie Locali, accompagnandola con un percorso di modifica del Titolo V e ridiscussione delle materie di competenza statale e regionale. Una nuova sfida per le Regioni che dovranno necessariamente definire un diverso assetto territoriale di area vasta individuandone la natura, il ruolo e le competenze, al netto del riconoscimento costituzionale delle città metropolitane. Un nuovo assetto istituzionale dove i decisori politici saranno a questo punto due, Regione e Comuni., Un “luogo” istituzionale che dovrà essere in grado di rappresentare i temi di area vasta e dove sia possibile da un lato il ridisegno di perimetri significativi per la nuova organizzazione del territorio sviluppatasi dalla nascita delle Province ad oggi e dall’altro costituire tra Comuni una struttura in grado di assumere decisioni sulle competenza che saranno attribuite e, inoltre, in grado di rappresentare un adeguato livello di gestione per una serie di servizi alle comunità e mondialità di trasformazione del territorio.

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